Recupero abitativo del sottotetto

Oggi vi parleremo di recupero abitativo del sottotetto: per quest’ultimo si intende l’adeguamento urbanistico dell’ultimo piano di un fabbricato solitamente mansardato e la sua conversione a uso abitativo. Scopriamo insieme come ottenere l’abitabilità di un sottotetto.

Guida all’abitabilità di un sottotetto

Decidere di rendere abitabile un sottotetto rappresenta un ottimo investimento: i sottotetti sono spesso considerati degli spazi angusti, poco illuminati e non proprio adatti a essere abitati. Non tutti invece sanno che con i giusti accorgimenti questi spazi sono in grado di divenire particolarmente accoglienti, tanto da trasformarsi nella casa ideale. Un sottotetto abitabile è infatti in grado di esprimere un gran potenziale: la possibilità di ricavare nuove stanze, aumentando così il valore di un immobile, trasformando un sottotetto in una mansarda abitabile.

A tale scopo è fondamentale fare riferimento alla normativa vigente. Alla fine degli anni Novanta sono state approvate delle leggi regionali, per disciplinare la materia del recupero dei sottotetti: queste norme hanno incentivato i lavori di ristrutturazione in molti ambienti caduti in disuso.

In base alle leggi regionali, se la ristrutturazione non comporta la modifica della configurazione della casa - o della facciata, e non serve modificare pareti e impianti, o ancora si decide di sostituire l’infisso con uno di dimensioni uguali e con uguale materiale, non è necessario inoltrare al Comune alcuna richiesta.

Se si realizzano invece delle modifiche strutturali, come la modifica di una facciata o l’apertura di nuove finestre, in questo caso è necessario presentare un progetto redatto da un tecnico abilitato - ingegnere, architetto, geometra - al Comune per ottenere l’autorizzazione a eseguire i lavori. In questo caso è sempre importante rivolgersi a un professionista qualificato, che sarà in grado di verificare e di accertarsi della fattibilità dell’intervento. Il professionista si occuperà dell’iter burocratico, redigendo tutta la documentazione necessaria per l’intervento di ristrutturazione.


Leggi regionali per il recupero abitativo di un sottotetto

Le leggi regionali per il recupero abitativo di un sottotetto prevedono degli standard: altezza e divisione dei singoli ambienti devono essere definiti, rispettando ad alcuni parametri specifici:

  • Altezza minima per il recupero del sottotetto: dal pavimento al soffitto ci devono essere 2,70 m per i locali a uso soggiorno e 2,4 m per i locali di servizio (bagni e corridoi);
  • Per i Comuni montani - situati ad altezze di oltre 1000 s.l.m., è consentita una riduzione dell’altezza minima richiesta, a 2,55 m;
  • Se nel locale ci sono altezze inferiori, queste ultime devono essere chiuse ad armadio o a ripostiglio.

È bene anche precisare che le leggi regionali hanno ridotto la normativa nazionale, fissando due parametri precisi:

Altezza minima e altezza ponderale. L’altezza ponderale viene calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto, la cui altezza superi quella minima, per la superficie relativa.

Per quanto riguarda i limiti di altezza media, essi variano da Regione a Regione.

Recupero sottotetto: Lombardia 2021

Nella Regione Lombardia la legge per il recupero abitativo dei sottotetti è la Legge Regionale n.12 del 2005, modificata in seguito dalla Legge Regionale n.4 del 2012.

Per l’ottenimento dell’abitabilità i sottotetti devono avere un’altezza minima ponderale di 2,40 m, con un’altezza minima della parete di 1,50 m. Nei Comuni di zone con altezza superiore ai 600 m s.l.m., la media ponderale di altezza viene ridotta a 2,10 m, mentre il rapporto aeroilluminante deve essere almeno di ⅛.

È invece consentita la modifica dell’altezza di colmo e gronda - oltre che quella della pendenza in falda - negli edifici di altezza pari o superiore al limite di altezza massimo stabilito dallo strumento urbanistico. È possibile aprire finestre, lucernari, abbaini e terrazzi.

Nel 2017 la Legge di semplificazione ha introdotto in Lombardia alcune modifiche alla Legge 12/2005; le modifiche consentono nello specifico di:

  • Prevedere il recupero di un sottotetto se l’edificio ha almeno 3 anni - invece dei 5 prima previsti;
  • Una maggiorazione facoltativa ammissibile da parte del Comune solo fino al 10% - e non più al 20%;
  • Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e contribuiti edificatori in misura inferiore e non più equiparati a quelli assegnati alle nuove costruzioni;
  • Esenzione dai contributi edificatori e dagli oneri di urbanizzazione, qualora il sottotetto sia collegato alla prima casa e fino a un massimo di 40 mq di superficie.