Come rendere gli armadietti dello spogliatoio a norma di legge

Scopriamo come gestire gli armadietti spogliatoio a norma asl.

Un datore di lavoro deve provvedere a disporre un ambiente adatto per lo spogliatoio dei suoi dipendenti e che sia dotato di appositi armadietti, rispondenti alle norme di legge, per garantire la miglior igiene e sicurezza sul posto di lavoro. Questo vuol dire che deve essere predisposto un regolamento uso spogliatoio e degli armadietti spogliatoio con dimensioni sufficienti al lavoratore. Vediamo insieme come gestire il regolamento spogliatoi aziendali per rispettare le indicazioni della normativa.

Normativa completa Lgs 81/08

Un buon punto di partenza sono le disposizioni di legge che regolano la gestione degli armadietti negli spogliatoi aziendali, in particolare va tenuto in considerazione il “Testo Unico Sulla Sicurezza Nei Luoghi di Lavoro” (Dlgs 81/2008 e successive integrazioni), che ha una parte dedicata agli spogliatoi:

ALLEGATO IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi;

in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.

La normativa fissa la massima attenzione su quelle che devono essere le caratteristiche degli spogliatoi, che non possono essere troppo piccoli o privi di luce o di ricambio di aria. Oltre alla dimensione dell’area spogliatoi (che dipende dal numero di lavoratori), va considerata anche la necessità di dividere gli spogliatoi a seconda del sesso dei lavoratori (salvo che per aziende molto piccole).

Quali sono le dimensioni di un armadietto per essere a norma di legge?

Una prima lettura della normativa ci è già utile a rispondere a molte delle domande più comuni in tema di armadietti degli spogliatoi: in particolare, non sono indicate delle dimensioni standard da rispettare, mentre è previsto che gli armadietti abbiano una dimensione tale da permettere ai lavoratori di chiudere in essi i propri vestiti durante l’orario di lavoro. Ovviamente è anche previsto che gli armadietti siano provvisti di lucchetto o di altro sistema di chiusura, perché sia garantita la privacy del lavoratore.

Quali armadietti spogliatoio devo usare? con o senza lucchetto?

La scelta di non determinare in modo preciso la tipologia di armadietti da utilizzare lascia al datore di lavoro una buona autonomia nella scelta del modello di armadietto per la propria azienda: in questo modo è possibile scegliere il modello più adeguato tenendo conto delle caratteristiche dello spogliatoio e delle necessità dei lavoratori.

Nel caso in cui l’attività svolta dai lavoratori porti a sporcarsi oppure a venire in contatto con sostanza potenzialmente pericolose, diventa necessario predisporre gli armadietti in “duplice copia”: l’armadietto spogliatoio sporco pulito deve cioè essere dotato di un apposito divisorio che permetta di separare i vestiti da lavoro da quelli personali, per evitare contaminazioni (oppure è possibile prevedere due armadietti distinti), come l’Armadio Ulivo.

Per quel che riguarda gli armadietti spogliatoio da cantiere, anche questi devono seguire le indicazioni della normativa, quindi devono prevedere un divisorio per i vestiti personali e per quelli da lavoro ed essere dotati di lucchetto oppure di altro sistema di chiusura.

Il datore di lavoro può aprire gli armadietti?

Abbiamo detto che la privacy del lavoratore va tutelata, ma l’apertura e il controllo degli armadietti è sempre possibile da parte del lavoratore: questa operazione non è infatti equiparata a un controllo personale (che va disposto previo accordo sindacale e seguendo un’apposita procedura), perché si tratta sempre di un luogo di lavoro, anche se messo a disposizione esclusiva del lavoratore, tramite la lettera assegnazione armadietto aziendale.